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Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio

NUOVE MODALITA’ PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’

 

Dal 12 maggio 2012, con l’entrata in vigore del D.M.  26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è stato definitivamente soppresso.

 

Da tale data, pertanto, coloro che intendono svolgere le attività di agente e rappresentante di commercio devono presentare, per via telematica, l’apposita SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dalla vigente normativa in materia.

 

ISCRIZIONE

Le imprese che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio devono presentare apposita SCIA al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per luogo di esercizio dell’attività, completa delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, utilizzando l’apposita sezione del modello “ARC” della procedura telematica “ComUnica”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata digitalmente dal titolare d’impresa ovvero, in caso di impresa societaria, da un amministratore.

 

I titolari d’impresa, tutti i legali rappresentanti di società, i preposti e coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività di mediazione per conto di un’impresa sono obbligati a rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, utilizzando la modulistica informatica all’uopo predisposta.

 

Per l’esercizio dell’attività in più sedi o unità locali è prevista, per ogni sede o U.L., la presentazione di una SCIA e la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti di legge che eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati attraverso l’apposita procedura telematica.

 

L’ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 19 della L. 241/90 entro sessanta giorni dalla SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti per svolgere l’attività, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività ed emana il conseguente provvedimento, oltre ad avviare eventuali procedimenti disciplinari o accertamento di violazioni amministrative previsti dalla legge.

 

L’ufficio del Registro delle Imprese è tenuto, altresì, a verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e, laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, oltre ad avviare il procedimento di inibizione dell’attività, procederà, senza indugio, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

 

I requisiti previsti dalla vigente normativa per svolgere le attività di agente e rappresentante di commercio sono di tipo morale (assenza di condanne per i reati di cui all’art. 5 co. 1, della L. 3.5.85 n. 204 e misure di prevenzione – legge antimafia) e professionale (alternativamente tra loro: 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2) aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della SCIA; 3) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.).

 

L'esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici e con lo svolgimento di attività di mediazione.

 

L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia.

 

La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sarà effettuata dal Registro delle Imprese con cadenza quinquennale, a partire dalla presentazione della SCIA, sia sull’impresa sia sui soggetti che svolgono l’attività per suo conto.

 

APPOSITA SEZIONE DEL REA

Coloro che cessano l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la procedura telematica, compilando la sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “ARC”. In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell’impresa. La richiesta dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza.

 

Coloro che sono iscritti nell’apposita sezione del REA e che intendono iniziare l’attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione, ovvero l’intercalare, “Requisiti” del modello “ARC”.

 

Anche per gli iscritti nell’apposita sezione del REA, la verifica della permanenza dei requisiti sarà effettuata ogni cinque anni.

 

l’iscrizione nell’apposita sezione del rea comporta il pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.

 

MODIFICHE

Le modifiche relative all’impresa ed ai soggetti che operano per la stessa devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’evento, compilando la sezione “Modifiche” del modello “ARC”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata dal titolare dell’impresa o da un amministratore della società.

 

ATTENZIONE: NORME TRANSITORIE

le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel rea alla data del 12/5/2012 sono obbligate ad aggiornare la posizione per ciascuna sede o unita’ locale, utilizzando l’apposita procedura telematica entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le imprese che non aggiorneranno la propria posizione entro il termine prescritto saranno destinatarie di un provvedimento di divieto alla continuazione dell’attivita’ .

Le persone fisiche che alla data del 12/5/2012 risultano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ma che non svolgono la relativa attività, possono iscriversi in un’apposita sezione del rea tramite specifica procedura telematica, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Oltre tale termine gli interessati non potranno più iscriversi nella sezione del rea, ma potranno far valere l’iscrizione nel soppresso ruolo, entro cinque anni dalla data di acquisizione di efficacia del d.m. 26/10/2011, quale requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

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