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Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione

NUOVE MODALITA’ PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIATORE

 

Dal 12 maggio 2012, con l’entrata in vigore del D.M. 26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”, il ruolo degli agenti di affari in mediazione è stato definitivamente soppresso.

Da tale data, pertanto, coloro che intendono svolgere l’attività di mediatore devono presentare, per via telematica, l’apposita SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dalla vigente normativa in materia.

 

ISCRIZIONE

Le imprese di affari in mediazione devono presentare apposita SCIA al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per luogo di esercizio dell’attività, completa delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, utilizzando l’apposita sezione del modello “Mediatori” della procedura telematica “ComUnica”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata digitalmente dal titolare d’impresa ovvero, in caso di impresa societaria, da un amministratore.

 

I titolari d’impresa, tutti i legali rappresentanti di società, i preposti e coloro che svolgono l’attività di mediazione per conto di un’impresa sono obbligati a rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, utilizzando la modulistica informatica all’uopo predisposta.

 

Per l’esercizio dell’attività in più sedi o unità locali è prevista, per ogni sede o U.L., la presentazione di una SCIA e la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti di legge che eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati attraverso l’apposita procedura telematica. Inoltre, le imprese di mediazione dovranno esporre, in ogni sede o unità locale o con strumenti informatici, le informazioni riguardanti le mansioni svolte dai propri collaboratori e/o dipendenti.

 

L’ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 19 della L. 241/90 entro sessanta giorni dalla SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti per svolgere l’attività, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività ed emana il conseguente provvedimento, oltre ad avviare eventuali procedimenti disciplinari o accertamento di violazioni amministrative previsti dalla legge.

 

L’ufficio del Registro delle Imprese è tenuto, altresì, a verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e, laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, oltre ad avviare il procedimento di inibizione dell’attività, procederà, senza indugio, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

 

I requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere l’attività di mediazione sono di tipo morale (assenza di condanne per i reati di cui all’art. 2, co. 3, lett. f) della L. 3.2.89 n. 39 e misure di prevenzione – legge antimafia) e professionale (conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, frequenza di specifico corso di formazione e superamento presso la CCIAA di un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto).

 

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione e con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

 

L’impresa di mediazione deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, da allegare in copia alla SCIA.

Il massimale minimo di copertura dovrà essere:

  • € 260.000,00 per le ditte individuali,
  • € 520.000,00 per le società di persone,
  • € 1.550.000,00 per le società di capitali.

 

I moduli e formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività devono essere depositati per via telematica mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello “Mediatori”. Tale compilazione può essere effettuata contestualmente a quella della “SCIA” o anche successivamente. In ogni caso, i moduli e formulari non potranno essere utilizzati prima del relativo deposito nel Registro delle Imprese e dovranno contenere, obbligatoriamente, il numero REA ed il codice fiscale dell’impresa.

 

Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari sarà consentito fino al 11 agosto 2012; oltre tale data la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

 

L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia una tessera personale di riconoscimento agli esercenti l’attività di mediazione, munita di fotografia.

 

La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sarà effettuata dal Registro delle Imprese con cadenza quadriennale, a partire dalla presentazione della SCIA, sia sull’impresa sia sui soggetti che svolgono l’attività per suo conto.

 

APPOSITA SEZIONE DEL REA

Coloro che cessano l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere di essere iscritti nell’apposita sezione del REA, tramite la procedura telematica, compilando la sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “Mediatori”. In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell’impresa e dovranno restituire la tessera personale di riconoscimento. La richiesta dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza.

 

Coloro che sono iscritti nell’apposita sezione del REA e che intendono iniziare l’attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione, ovvero l’intercalare, “Requisiti” del modello “Mediatori”.

 

Anche per gli iscritti nell’apposita sezione del REA, la verifica della permanenza dei requisiti sarà effettuata ogni quattro anni.

 

L’iscrizione nell’apposita sezione del rea comporta il pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.

 

MODIFICHE

Le modifiche relative all’impresa ed ai soggetti che operano per la stessa devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’evento, compilando la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata dal titolare dell’impresa o da un amministratore della società.

 

Le modifiche inerenti l’esercizio di ulteriori tipologie di mediazione oltre quelle già denunciate devono essere effettuate mediante la compilazione della sezione “SCIA” del modello “Mediatori”.

 

ATTENZIONE: NORME TRANSITORIE

Le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel rea alla data del 12/5/2012 sono obbligate ad aggiornare la posizione per ciascuna sede o unita’ locale, utilizzando l’opposita procedura telematica entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Le imprese che non aggiorneranno la propria posizione entro il termine prescritto saranno destinatarie di un provvedimento di divieto alla continuazione dell’attivita’.

 

Le persone fisiche che alla data del 12/5/2012 risultano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione ma che non svolgono la relativa attività, possono iscriversi in un’apposita sezione del rea tramite specifica procedura telematica, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Oltre tale termine gli interessati non potranno più iscriversi nella sezione del rea, ma potranno far valere l’iscrizione nel soppresso ruolo, entro quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia del d.m. 26/10/2011, quale requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

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