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Mediatori Marittimi
Attività di Mediatore Marittimo: D.M. 26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
ISCRIZIONE
Le imprese di mediazione marittima devono presentare apposita SCIA al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per luogo di esercizio dell’attività, completa delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, utilizzando l’apposita sezione del modello “Mediatori marittimi” della procedura telematica “ComUnica”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata digitalmente dal titolare d’impresa ovvero, in caso di impresa societaria, da un amministratore. Le imprese di mediazione marittima sono tenute ad effettuare e documentare anche l’avvenuto deposito cauzionale previsto dall’art. 23 della legge 478/68.
I titolari d’impresa, tutti i legali rappresentanti di società, i preposti e coloro che svolgono l’attività di mediazione per conto di un’impresa sono obbligati a rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, utilizzando la modulistica informatica all’uopo predisposta.
Per l’esercizio dell’attività in più sedi o unità locali è prevista, per ogni sede o U.L., la presentazione di una SCIA e la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti di legge che eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati attraverso l’apposita procedura telematica.
L’ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 19 della L. 241/90 entro sessanta giorni dalla SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti per svolgere l’attività, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività ed emana il conseguente provvedimento, oltre ad avviare eventuali procedimenti disciplinari o accertamento di violazioni amministrative previsti dalla legge.
L’ufficio è tenuto, altresì, a verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e, laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, oltre ad avviare il procedimento di inibizione dell’attività, procederà, senza indugio, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria.
I requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere l’attività di mediatore marittimo sono di tipo personale, morale e professionale.
L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese di mediazione marittima.
L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia. La tessera potrà essere rilasciata dopo sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, previa apposita richiesta in carta libera (il modello è reperibile nella sezione modulistica di questo sito) corredata da una fotografia formato tessera e da un versamento di € 39,62 (€ 25,00 per diritti di segreteria + 14,62 per imposta di bollo virtuale).
La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sarà effettuata dal Registro delle Imprese almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, sia sull’impresa sia sui soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
Le imprese che cessano l’attività di mediatore marittimo devono chiedere la liberazione della cauzione mediante il riquadro “svincolo della cauzione” della sezione “Modifiche” del modello “Mediatori marittimi”.
Dette imprese devono, altresì, depositare i libri contabili previsti dall’art. 21 del DPR 4.1.73, n. 66, presso il Registro delle Imprese.
APPOSITA SEZIONE DEL REA
Coloro che cessano l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere di essere iscritti nell’apposita sezione del REA, tramite la procedura telematica, compilando la sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “Mediatori marittimi”. In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell’impresa. La richiesta dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza.
Coloro che sono iscritti nell’apposita sezione del REA e che intendono iniziare l’attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione “Requisiti”, ovvero l’intercalare “Requisiti”, del modello “Mediatori marittimi”.
Anche per gli iscritti nell’apposita sezione del REA, la verifica della permanenza dei requisiti sarà effettuata una volta ogni due anni dalla data di iscrizione.
L’iscrizione nell’apposita sezione del REA comporta il pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.
MODIFICHE
Le modifiche relative all’impresa ed ai soggetti che operano per la stessa devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’evento, compilando la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori marittimi”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata dal titolare dell’impresa o da un amministratore della società.
ATTENZIONE: NORME TRANSITORIE
Le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel rea alla data del 12/5/2012 sono obbligate ad aggiornare la posizione per ciascuna sede o unità locale, utilizzando l’apposita procedura telematica entro il 30 settembre 2013.
Le imprese che non aggiorneranno la propria posizione entro il termine prescritto saranno destinatarie di un provvedimento di divieto alla continuazione dell’attività.
L’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo dei mediatori marittimi e’ requisito perennemente abilitante all’esercizio dell’attività.
SEZIONE SPECIALE DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI
I mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici devono continuare ad iscriversi nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 59/10.
Allegati
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