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Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto.

Egli convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la Legge e lo Statuto attribuiscono alla sua competenza.

In caso di urgenza il Presidente adotta determinazioni nelle materie di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare il Vice Presidente o singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

Le dimissioni del Presidente sono rassegnate per iscritto al Consiglio in persona del Componente più anziano per età anagrafica, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Egli resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.

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