SERVIZI
STUDI E PUBBLICAZIONI
Unione Italiana delle Camere di Commercio
1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'articolo 1 comma 4 lettera d) della legge 15 marzo 1997 n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le Unioni Regionali - e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.
2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.
3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle Camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio Italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia nell'Unione Europea che nei paesi terzi e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscienza all'estero dei sitemi produttivi italiani.
4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.
5. L'Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;
c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
d) contribuisce all'attività d'organismi ed enti aventi finalità d'interesse per le Camere di Commercio e le categorie;
e) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;
f) stipula, in rappresentanza del sistema camerale, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni anche per il coordinamento delle iniziative del sistema camerale;
g) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale.
6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.











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