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Trasferimento sede nell'ambito dello stesso Comune

Il Conservatore del Registro delle Imprese, ai fini della semplificazione delle procedure per l'iscrizione di comunicazioni aventi ad oggetto il trasferimento di sede di società nell'ambito dello stesso Comune, ha disposto che l'applicabilità dell'art. 111-ter va esteso a tutti i tipi di società (sia di capitali che di persone) anche se non hanno ancora adeguato lo statuto alla nuova disciplina.
 
Si dispone pertanto che, in ogni caso, per il trasferimento della sede legale di società di qualsiasi forma giuridica del medesimo Comune è sufficiente il deposito al Registro delle Imprese il modello S2 quadro 5 ComUnica.
 
In virtù di quanto affermato, anche le società di persone avranno facoltà di redigere l'atto costitutivo senza indicare l'indirizzo completo di via e numero civico. Analogamente si procederà con le cooperative, i consorzi e le sedi secondarie.
Il trasferimento di sede legale all'interno del Comune sconta l'importo di Euro 30 per diritti di segreteria oltre al bollo forfettario virtuale.
 
Ogni disposizione precedente in contrasto con la presente è da considerarsi abrogata.
 
Il personale del Registro delle Imprese è tenuto ad attenersi alla presente disposizione.
 
Il Conservatore
Dott. Raffaele De Sio
Voci collegate
registro delle imprese
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