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Conservazione dei dati nel Registro
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data di iscrizione.
I protesti cancellati dal "Registro Informatico dei Protesti" si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti. Il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, a seguito della cancellazione dal Registro Informatico, le notizie sui protesti devono essere cancellate anche dalle altre banche dati.
Riferimenti normativi: Art. 3 bis del D.L. 480/95, convertito, con mod. dalla Legge 381/95 - modificato dall'art. 4 L.235/2000
I protesti cancellati dal "Registro Informatico dei Protesti" si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti. Il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, a seguito della cancellazione dal Registro Informatico, le notizie sui protesti devono essere cancellate anche dalle altre banche dati.
Riferimenti normativi: Art. 3 bis del D.L. 480/95, convertito, con mod. dalla Legge 381/95 - modificato dall'art. 4 L.235/2000