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Il Protesto dell'assegno
Il protesto dell’assegno determina tre tipi di conseguenze:
- ISCRIZIONE NELL’ARCHIVIO C.A.I.(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d’Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);
- SANZIONE AMMINISTRATIVA (L. 386/90 – D.Lgs. 507/99) applicata dall’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);
- ISCRIZIONE NEL RE.PR. (Registro Informatico dei Protesti) gestito dalle Camere di Commercio (L.77/55 s.m. – D.M. 316/2000).
Nel caso di protesto avvenuto per MANCANZA FONDI, effettuando il pagamento entro 60 gg. (artt. 8 e 8bis L. 386/90) si evitano le conseguenze di cui ai punti 1 e 2 (CAI e sanzione amministrativa). La prova del pagamento deve essere fornita alla Banca trattaria e al pubblico ufficiale che ha levato il protesto (Notaio, Segretario Comunale, Ufficiale Giudiziario o Banca d’Italia).
Per l’assegno, a seguito dell’avvenuto pagamento, NON è possibile richiedere alla Camera di Commercio la cancellazione ai sensi dell’art. 4 della legge 77/55 s.m. (Corte Costituzionale Sent. 70/2003 e Ord. 84/2004).
Solo dopo un anno dalla data del protesto, se non sussistono ulteriori protesti, è possibile richiedere al TRIBUNALE competente la RIABILITAZIONE prevista dall’art. 17 della legge 108/96.
Successivamente, ottenuta la riabilitazione, si procede (comma 6 bis art. 17 L. 108/96) alla CANCELLAZIONE definitiva dal “Registro Informatico Protesti” presso la Camera di Commercio che ha curato la pubblicazione del protesto.
Gli ASSEGNI POSTALI vengono protestati dalla Stanza di Compensazione della Banca d’Italia con sede a Roma o Milano. Pertanto, per tali protesti, l’istanza di cancellazione va presentata alla competente Camera di Commercio che ha effettuato la pubblicazione del protesto. La modulistica per la cancellazione e le relative informazioni sono disponibili sui siti delle Camere di Commercio di Roma e Milano



























