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Conciliazione subfornitura
La legge 18.6.98 n. 192 detta le norme di disciplina della subfornitura nelle attività produttive. La fornitura è definita dalla legge come il contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o si impegna a fornire all´impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell´ambito della attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall´impresa committente. La legge prevede, in caso di controversie inerenti eventuali contestazioni in merito all´esecuzione della subfornitura, che debba essere proposto obbligatoriamente un tentativo di conciliazione presso la Cciaa nel cui territorio ha sede il fornitore. Le Camere di commercio sono quindi obbligate a fornire un servizio di conciliazione entro 30 giorni dalla richiesta dell´utente.
Per avviare la procedura, il soggetto deve presentare il modulo di domanda alla Camera di Commercio competente in cui specifica gli elementi della controversia (generalità delle parti, esposizione dei fatti, valore della controversia eccetera). La Segreteria informa l´altra parte nel più breve termine possibile inviando la domanda ricevuta e copia del modulo di accettazione. La parte che riceve l´invito a conciliare deve comunicare la sua accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. A questo punto l´ufficio camerale provvederà a nominare un conciliatore scelto tra gli iscritti nelle liste tenute dalla Camera o in via sussidiaria nell´elenco generale interno tenuto da Unioncamere. Le parti verranno quindi convocate entro 30 giorni dalla domanda iniziale per un primo tentativo di conciliazione davanti al conciliatore, il quale deve chiaramente essere indipendente, imparziale e neutrale rispetto ai soggetti convenuti.
Qualora dal deposito della domanda vi sia un rifiuto espresso o di mancato ricevimento dell´accettazione nei 30 giorni si considera concluso il tentativo di conciliazione e di questo l´ufficio camerale dà immediata comunicazione al proponente.
Per avviare la procedura, il soggetto deve presentare il modulo di domanda alla Camera di Commercio competente in cui specifica gli elementi della controversia (generalità delle parti, esposizione dei fatti, valore della controversia eccetera). La Segreteria informa l´altra parte nel più breve termine possibile inviando la domanda ricevuta e copia del modulo di accettazione. La parte che riceve l´invito a conciliare deve comunicare la sua accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. A questo punto l´ufficio camerale provvederà a nominare un conciliatore scelto tra gli iscritti nelle liste tenute dalla Camera o in via sussidiaria nell´elenco generale interno tenuto da Unioncamere. Le parti verranno quindi convocate entro 30 giorni dalla domanda iniziale per un primo tentativo di conciliazione davanti al conciliatore, il quale deve chiaramente essere indipendente, imparziale e neutrale rispetto ai soggetti convenuti.
Qualora dal deposito della domanda vi sia un rifiuto espresso o di mancato ricevimento dell´accettazione nei 30 giorni si considera concluso il tentativo di conciliazione e di questo l´ufficio camerale dà immediata comunicazione al proponente.
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