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Soppressione di alcuni Ruoli ed Elenchi
NOVITA' RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE.
DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO
In data 8 maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 26/3/2010, n. 59, attuativo della direttiva 2006/123/CE riguardante i servizi del mercato interno.
Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del suddetto decreto legislativo prevedono la soppressione dei seguenti ruoli ed elenchi:
- Ruolo degli agenti di affari in mediazione (L. n. 39/1989);
- Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (L. n. 204/1985);
- Ruolo dei mediatori marittimi (L. n. 478/1968);
- Elenco degli spedizionieri (L. n. 1442/1941). N.B.: L'elenco interprovinciale degli spedizionieri per le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno è tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli.
L'abrogazione dei suddetti ruoli non comporta l'eliminazione dei requisiti previsti dalle singole leggi per l'esercizio delle relative attività.
L'art. 80 del citato D.Lgs. 59/10 dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, un decreto concernente le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Con circolare n. 3635/C del 6 maggio u.s., il competente Ministero ha comunicato che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al richiamato art. 80, la segnalazione certificata di inizio attività, completa delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dalle rispettive leggi, deve essere presentata all'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio.
Accertato il possesso dei requisiti, la Camera di Commercio dovrà iscrivere gli interessati, in via provvisoria, nei soppressi ruoli. Al fine dell'aggiornamento degli archivi che dovranno transitare nel Registro delle Imprese, l'ufficio continuerà a curare anche gli adempimenti connessi ad eventuali variazioni e/o cancellazioni.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere, limitatamente a tale periodo transitorio, gli interessati dovranno rivolgersi alla competente Camera di Commercio di Napoli.
L'attività potrà essere iniziata presentando la comunicazione unica all'Ufficio Registro delle Imprese di questa Camera, senza attendere il decorso dei trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), alla luce della riformulazione dell'art.19 della L.241/90, prevista dalla L.30/7/2010 n.122



























