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Disciplina del procedimento di istruttoria delle istanze telematiche

DIRETTIVA N.2 del 14 novembre 2011
 
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

  • visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
  • vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8 che disciplina il Registro imprese nonché il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare gli artt. 9, 11 e 14 relativi al repertorio economico amministrativo ed alle procedure di iscrizione e deposito nel Registro delle Imprese;
  • vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni,  che prevede l'obbligatorietà, per le imprese, della presentazione con modalità telematica di cui al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9 (Convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n. 40) delle istanze  inviate al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico  Amministrativo;
  • considerata l’esigenza di adeguare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di attuazione n.581/1995 sia con le nuove modalità di trasmissione delle istanze al registro imprese ma soprattutto con le attuali modalità di comunicazione fra ufficio ed istante attuate prevalentemente tramite le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” e succ. modifiche ed integrazioni che garantiscono certezza e sicurezza;
  • visto l’art. 7 della Legge n.69 del 18/06/2009 relativo alla certezza dei tempi di conclusione del procedimento;
  • visto che l’art.1 della legge n.241  del 7/08/1990,  fissa i principi generali della trasparenza, della semplificazione e dell’efficacia dell'azione amministrativa;
  • ritenuto pertanto di disciplinare il procedimento di istruttoria delle istanze telematiche trasmesse al registro delle imprese evitando duplicazioni di atti ovvero aggravi di adempimenti nei confronti dell’utenza;
     

DETERMINA

 

  1. di fissare il termine unico, entro il quale l'utente può procedere alla regolarizzazione delle istanze, in 10 giorni dalla data di sospensione delle stesse;
  2. di attribuire ai singoli responsabili dei procedimenti la decisione di concedere una proroga di ulteriori 10 giorni  al predetto  termine, su richiesta di parte,
  3. che trascorsi i termini di cui sopra, senza che si sia provveduto alla regolarizzazione, l’ufficio respinge l’istanza, con l’apposita funzione prevista dall’applicativo scriba, avvertendo l’utente che l’eventuale reinvio dovrà essere effettuato nel termine massimo di 30 giorni dalla data di respingimento indicando nelle note della nuova pratica gli estremi della precedente relativa al primo invio. Tale notizia va inserita dal responsabile del procedimento nel “diario messaggi” della prima pratica, in modo tale che si generi una notifica all’indirizzo dell’utente;
  4. Che le pratiche pervenute con le modalità e nei tempi di cui al n.3 devono essere considerate regolarizzazione dell’istanza a cui si riferiscono, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 581/95 e pertanto mantengono i termini di presentazione della prima istanza. All’istruttoria delle nuove istanze si procederà come indicato ai n.1; 2; 3;
  5. Che le istanze trasmesse senza le modalità indicate al n. 3 e/o trasmesse oltre i termini indicati dallo stesso n. 3 saranno considerate nuove istanze e pertanto saranno, se del caso, segnalate all’ufficio sanzioni che procederà per quanto di competenza.  


Il Conservatore
Dott. Raffaele De Sio