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Novità circa la comunicazione della PEC al Registro Imprese

L’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis ha stabilito che l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, non si procederà alla sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

Un’altra novità introdotta dalla norma in questione, che è stata completamente modificata  in sede di conversione, è quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012.

Pertanto le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, hanno l'obbligo di indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.