Le informazioni creditizie vengono gestite da banche dati incaricate di raccogliere informazioni relative ai rapporti di credito tra banche, società finanziarie e i propri clienti.
Il ritardo o il mancato pagamento anche di una sola rata di un finanziamento determina l’iscrizione nella lista dei “cattivi pagatori” creando quindi pregiudizio per l’apertura di un conto corrente o per l’accesso al credito.
La gestione e la conservazione dei dati deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni emanate dal Garante Privacy nel cd. Codice deontologico (provv. n. 8 del 16/11/2004).
L’interessato, per conoscere informazioni su eventuali pregiudizievoli a proprio carico, può esercitare il suo diritto di accesso inoltrando apposita richiesta al titolare della banca dati (es. CRIF clicca qui [1], CERVED, etc.).
L’interessato allo stesso modo potrà richiedere l’aggiornamento qualora riscontrasse eventuali divergenze o la cancellazione per il perdurare dell’iscrizione oltre i termini normativamente previsti.
Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.
I protesti cancellati dal “Registro Informatico Protesti” si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti.
Il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, a seguito della cancellazione dal Registro Informatico, le notizie sui protesti devono essere cancellate anche dalle altre banche dati.
Campagna informativa RAI sulle azioni antiraket e anti usura.
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