Mediazione civile e commerciale

La Camera di Commercio di Salerno mediante il proprio Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli OdM del Ministero della Giustizia offre il servizio di Mediazione civile e commerciale ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28  

Che cos'è la mediazione

La mediazione civile e commerciale è lo strumento extragiudiziale che consente di risolvere le controversie vertenti su diritti disponibili, in modo semplice, efficace, riservato e a costi contenuti, con l’aiuto di un mediatore imparziale e qualificato che ha il compito di facilitare il raggiungimento di un eventuale accordo tra le Parti e di proporre soluzioni qualora siano le stesse a richiederlo.

I tipi di mediazione

La Mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D. Lgs 28/2010 e s.m.i.
I tipi di mediazione sono:

  • MEDIAZIONE VOLONTARIA -    La mediazione volontaria è un percorso che le parti possono scegliere liberamente di intraprendere dinanzi ad un organismo di mediazione per risolvere una qualsiasi lite avente ad oggetto diritti disponibili.
  • MEDIAZIONE OBBLIGATORIA   -   Il legislatore ha stabilito che le Parti, prima di rivolgersi al Giudice, devono avviare obbligatoriamente il tentativo di mediazione per le controversie nelle seguenti materie: materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
  • MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE - Nel corso del giudizio il Giudice ordina alle parti di svolgere il  tentativo di mediazione per le controversie per le quali lo stesso è condizione di procedibilità ovvero quando, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti invita le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
  • MEDIAZIONE PER CLAUSOLA CONTRATTUALE - Se il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato  prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Come avviare una mediazione

COMPETENZA TERRITORIALE -  La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 co. 1 D.Lgs. n. 28/2010).
All’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Salerno la domanda di mediazione va presentata a mezzo pec o attraverso il portale Conciliacamera.it, utilizzando la modulistica pubblicata, corredata degli allegati obbligatori.
Al momento della presentazione della domanda vanno versate le spese di avvio e di mediazione indicate nel Tariffario utilizzando esclusivamente la modalità PagoPA al  seguente indirizzo:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_SA
Qualora l'utente fosse in difficoltà, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito avviso di pagamento da pagare tramite homebanking oppure  presso tabaccherie, lottomatica e uffici postali
Si ricorda che in caso di imminente scadenza dei termini, affinché la domanda di mediazione produca sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, la parte istante può comunicare alla parte invitata il deposito della domanda (art. 8 co. 2 - D.Lgs 28/2010).

Chi partecipa

Le Parti partecipano personalmente alla mediazione e solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia (procura alla mediazione).
E’ necessaria l’assistenza di un avvocato per le mediazioni nelle materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1 e art. 5-quater del d.lgs. 28/2010
Se la mediazione è facoltativa, le parti possono liberamente decidere se farsi assistere da un legale o procedere in completa autonomia.
In caso di controversia rientrante nelle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio della mediazione, la parte non abbiente può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La richiesta di ammissione anticipata al gratuito patrocinio deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di mediazione competente (art. 15 quinques, D.Lgs. 28/2010).
In caso di ammissione al gratuito patrocinio all'Organismo non è dovuta alcuna indennità (art. 17, comma 6, D.Lgs. 28/2010).

Come si svolge

Ricevuta l’istanza il Responsabile dell’Organismo individua il mediatore  (tra gli iscritti nell'elenco mediatori), comunica alle Parti  la data del primo incontro che deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. 
Gli incontri di mediazione si svolgono:
• in presenza, presso la sede della Camera di Commercio;
• con modalità audiovisive da remoto su richiesta di ciascuna parte

Durata

L'art. 6 (introdotto dal  D.lgs. 216 del 27/12/24, il c.d. correttivo Cartabia) ha previsto un nuovo termine di durata stabilendo che  “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi”, prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.
Qualora, però, si tratti di mediazione demandata (artt. 5 comma 2 e 5-quater)  la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.

Come si conclude

Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata comparizione, qualora la parte invitata non aderisca all'invito e non si presenti al primo incontro.
In caso di esito positivo della mediazione, il verbale di accordo è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati.
In caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro o di prosecuzione con ulteriori incontri, le Parti saranno tenute al pagamento delle relative indennità di mediazione come da Tariffario in vigore.
Qualora il primo incontro alla presenza di tutte le parti si concluda con esito negativo, verrà redatto un verbale di mancato accordo e non saranno dovute ulteriori indennità. 
Nel caso in cui la parte invitata non aderisca all'invito e non si presenti al primo incontro, verrà redatto un verbale di mancata comparizione. Anche in quest'ultimo caso non saranno richiesti ulteriori pagamenti.

 


Contatti

Segreteria del Servizio di Mediazione 
Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli OdM del Ministero della Giustizia
Daniele Lanza - Responsabile Ufficio dei Consumatori e degli Utenti
tel. 089 3068225  e mail: mediazione@sa.camcom.it - Pec: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it

Responsabile dell'Organismo: dott.ssa Anna Montuori

Ultima modifica
Giovedì 5 Febbraio 2026