FAQ

Emergenza Covid-19

Sono obbligatorie le mascherine ?

si in linea di principio sono obbligatorie 

Certificati di origine

Cosa è cambiato con l’aggiornamento del 2009 della normativa sui C.O.?

[2 gennaio 2013] La nota ministeriale n. 75361 del 26/08/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Unioncamere, ha innovato le modalità di rilascio dei CO da parte delle Camere di commercio. Le principali novità sono:

  • maggior rilevanza della firma apposta dal richiedente sui documenti sulla quale la Camera di commercio esercita un attento controllo
  • sulla fattura viene apposto il visto “conformità firma”
  • è stato introdotto il principio di non condizionamento per le Camere di commercio per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari
  • il duplicato di un C.O. smarrito va richiesto entro 6 mesi dal rilascio
  • non possono essere vistate dichiarazioni discriminatorie verso altri paesi riportate su qualsiasi documento
  • è possibile richiedere un certificato per la Comunità Europea (occorre una richiesta motivata e documentata)
  • le dichiarazioni apposte sul foglio rosa e sulle autocertificazioni sono rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall’art. 76 dello stesso DPR.
È possibile richiedere il rilascio di un C.O. per merce già spedita?

[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.

Cosa fare se il C.O. viene smarrito?

[2 gennaio 2013] In caso di smarrimento o furto del Certificato d’Origine già vistato dalla Camera di Commercio può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca alla Camera di Commercio denuncia di smarrimento (in originale) presentata agli organi di Polizia. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario che dovrà recare, nel quadro 5 osservazioni, a dicitura “duplicato del Certificato d’Origine n ……”

Sul foglio rosa il richiedente dovrà indicare che il certificato è richiesto in sostituzione del C.O. n:….. che è stato smarrito come da denuncia allegata e che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

È possibile richiedere il rilascio di un C.O. a fronte di una fattura proforma?

[2 gennaio 2013] Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA”. È importante che la fattura proforma sia numerata e datata.

Cosa occorre allegare insieme al C.O. per ottenerne il visto?

2 gennaio 2013 - Copia del documento di identità del firmatario fattura di vendita documentazione giustificativa dell’origine copia dei documenti eventualmente citati sul C.O.

È possibile richiedere più originali?

2 gennaio 2013 - No. È possibile rilasciare un solo originale per spedizione e più copie.

Cosa occorre presentare se esporto pezzi di ricambio?

2 gennaio 2013 - I pezzi di ricambio “essenziali” destinati alla normale manutenzione di un macchinario precedentemente esportato sono considerati della stessa origine del materiale a cui sono destinati (art. 41 c. 2) purché sussistano le condizioni contemplate nella sezione 2 del Regolamento CEE n. 2454/93. In questo caso di esportazione alla domanda di certificato d’origine va allegata apposita dichiarazione.

Per la compilazione: nel quadro 6 del C.O., prima della descrizione della merce, va indicata la seguente dicitura “trattasi di parti di ricambio essenziali destinate alla normale manutenzione della macchina …(indicare il tipo).. esportata con fattura n/data e, quando possibile, con certificato d’origine sigla/numero”

In tutti gli altri casi il richiedente deve indicare sul foglio rosa l’origine dei vari pezzi spediti.

Come va compilato il foglio rosa?

2 gennaio 2013 - La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)

Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23

Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario

Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:

Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio + fattura importazione Bolle doganali di importazione + fattura importazione

Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.

  • Certificazione di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine + fattura importazione/acquisto
  • Le dichiarazioni presentate a una dogana italiana o comunitaria per l'accesso al deposito doganale + fattura importazione/acquisto
  • Se si tratta di merce acquistata da un importatore copia della fattura di acquisto e apposita dichiarazione
Come comportarsi in caso di particolari richieste nei crediti documentari?

2 gennaio 2013 - Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.

La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.

In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:

Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).

Non possono essere riportate le seguenti diciture:

We declare…, we certify that…, we state that…, e simili ( inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8) the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of Italian origin o simili inaccettabili (è possible utilizzare la sola dicitura “the goods are of Italian origin”)

In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.

  • we confirm that the goods relevant to this LC are solely of the domestic origin of the exporting country e simili
  • dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari
  • il valore della merce
  • “producer/manufacturer—” riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’azienda italiana il cui dato è verificabile dalla CCIAA
  • nome della nave solo se verificabile (copia B.L.)
  • numeri identificativi fiscali (solo come semplice informazione inseriti al punto 5)
  • riferimenti a leggi di altri stati
  • codici doganali di altri Paesi
  • nr. licenza di importazione
  • marchio o brand (a meno che non si dimostri di averlo registrato a proprio nome)
  • anno di produzione/anno di scadenza (inaccettabili)
  • freely importable …(vide clause nr 2.1 of chapter ..) of Foreign Trade Policy 2009-2014 e similari
  • We State That Country Of Origin Of The Goods Shipped, Has Been Mentioned On Each And Every Item Of The Product
  • codifiche relative a standard internazionali (ASME, AISI; ecc.)