Brexit - Formalità per la circolazione delle merci tra GB e UE

 

News del 12 luglio 2021

Formalità per l'exportazione in UK di animali vivi e di prodotti e sottoprodotti di origine animale

Il Ministero della Salute con comunicazione del 24/06/2021 ha fornito indicazioni riguardanti le formalità per l'esportazione nel Regno Unito di prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale, oltre che animali vivi e prodotti animali. Gli accordi definiti dalla Brexit prevedono, infatti, oltre alla presentazione delle relative certificazioni sanitarie, i cui modelli sono reperibili sul sito informativo Traces Classic, anche che gli stabilimenti produttori siano registrati nel nuovo sistema Traces NT. Si ricorda, infatti, che l'obbligo di accompagnare le esportazioni verso il Regno Unito dei prodotti sopra menzionati con le prescritte certificazioni sanitarie scatterà dal prossimo 1 ottobre 2021. Entro il medesimo termine, gli elenchi degli stabilimenti autorizzati alle suddette procedure di export, devono essere reperibili direttamente sul nuovo sistema Traces NT. Occorre, pertanto, provvedere per tempo alla registrazione degli stabilimenti esportatori su  detto sistema informativo. Le istruzioni operative diffuse dal Ministero della salute per tale registrazione sono reperibili al seguente link >>>

 


News del 25 marzo 2021

POSTICIPO ADEMPIMENTI PER L'IMPORTAZIONE DI VINI E PRODOTTI BIOLOGICI IN GRAN BRETAGNA

Si rende noto che il Governo britannico ha posticipato l'introduzione di specifiche certificazioni per l'importazione di vino e prodotti biologici in Gran Bretagna. La nuova data è fissata al 01/01/2022.

Approfondimenti disponibili al link  WorldPass - Brexit - Vino e Prodotti biologici rinvio di nuovi adempimenti (camcom.it)

 

 



News del 15 marzo 2021

 

RINVIO DELL’INTRODUZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI IN GRAN BRETAGNA

 

Si rende noto che il Governo britannico ha annunciato il posticiparsi dell’introduzione dei controlli sulle importazioni in Gran Bretagna, precedentemente previsto per il 1° aprile 2021, per supportare le imprese durante la pandemia, dando più tempo per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.

 

Tutte le informazioni sui posticipi e sul nuovo calendario sono disponibili su WorldPass, alla pagina http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1046.

 


 

News del 4 gennaio 2021


L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, ha fornito spiegazioni in ordine alle facilitazioni e indicazioni operative sulle procedure di esportazione verso il Regno Unito dagli uffici doganali nazionali, precisando che gli esportatori dell'Unione dovranno essere iscritti al REX.

L'Agenzia ha, inoltre, chiarito che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.

Il testo integrale della circolare è pubblicato a questo link https://www.adm.gov.it/portale/-/-466464-del-18-12-2020-circolare-n-49-procedure-di-esportazione-di-merci-da-uffici-doganali-nazionali-facilitazioni-e-indicazioni-operative-in-vista-d

 


News del 29 dicembre 2020

Il 24 dicembre ’20 è stato raggiunto un Accordo per gli scambi e la cooperazione tra UE e UK, che prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, anche se agevolate dall'accordo.

Da prossimo mese di gennaio, per potersi avvalere delle facilitazioni contemplate dall’accordo, le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.

Lo scambio di merci tra gli Stati europei e il Regno Unito sarà, comunque, un’esportazione verso un Paese Terzo e, quindi, assoggettabile all'art. 8 del D.P.R. n. 633/72.

 

ORIGINE DELLE MERCI E REGOLE PER GLI SCAMBI

L’accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l’origine delle merci e di tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

  • sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;

può applicarsi a:

  • un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
  • spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

La dichiarazione prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) ha il contenuto seguente e può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell'UE:

 

Note di compilazione:

  1. If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
  2. Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within theUnited Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
  3. Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
  4. Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.

 

Inoltre, nel caso in cui il processo di produzione di un bene implichi anche l'impiego di materiali non originari delle due parti, ai fini dell'applicazione della regola del cumulo, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3 che contiene la specifica dell'origine dei materiali non originari utilizzati. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.

Non è prevista alcuna validazione delle dichiarazioni da parte di soggetti terzi, quali le Camere di Commercio e non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dall’Ente camerale per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L'accordo evita, quindi, l’introduzione di ostacoli tecnici al commercio, prevedendo anche la possibilità di autocertificare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e fissando alcune agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

Ciò nonostante, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

 

CARNET ATA

Per quanto riguarda i beni in temporanea esportazione, la DG TAXUD ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1° gennaio 2021.

Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto l'opuscolo BREXIT - DOGANE PERCORSI STRADALI, allegato in fondo alla presente pagina, che potrà essere distribuito ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.

 

APPROFONDIMENTI

Alla pagina http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098 del portale WorldPass sono disponibili ulteriori informazioni ed è possibile scaricare l’Accordo e una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea.

Newsletter - Speciale Brexit e Regno Unito

Approfondisci gli aspetti della Brexit nella Newsletter - Speciale Brexit e Regno Unito realizzata da Promos italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione.

LEGGI LA NEWSLETTER

 


News del 17 dicembre 2020

 

Com'è noto, a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell’Unione europea e sarà considerato uno Stato extra UE.

Non essendo stato raggiunto, al momento, un accordo negli scambi commerciali UE/Regno Unito, non sarà possibile attribuire alcuna origine preferenziale alle merci; quindi, le dichiarazioni di esportazione non devono essere accompagnate da alcuna prova dell’origine preferenziale e non occorre produrre certificati EUR 1, né dichiarazioni di origine preferenziale, né è richiesta la figura di esportatore autorizzato o esportatore registrato.

Tali adempimenti potrebbero essere previsti in un prossimo accordo di libero scambio. Attualmente, quindi, non sarà possibile beneficiare di dazi agevolati sull'importazione delle merci UE nel Regno Unito, né sulle merci del Regno Unito importate nell'Unione europea.

 

CERTIFICATO DI ORIGINE

Il certificato di origine non preferenziale emesso dalle Camere di Commercio per gli scambi con il Regno Unito non è obbligatorio, ma potrebbe essere richiesto esclusivamente a fini commerciali, almeno fino a quando non sarà siglato un accordo di libero scambio.

Per l’attribuzione dell’origine, occorre tenere presente che le merci originarie del Regno Unito non potranno più essere ritenute di origine UE, ma dovranno essere considerate merci di un Paese terzo, anche se arrivate in UE prima di gennaio 2021.

Rispetto all'attribuzione dell'origine, quindi, in caso di beni prodotti in UK o che abbiano subito l’ultima lavorazione sostanziale in tale Stato, la Camera di Commercio non potrà più certificare l'origine UE.

In caso di richiesta del certificato di origine per l’esportazione di merce di origine UK, pertanto, nella casella 3) del certificato dovrà essere indicato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e nel caso di origini multiple andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

Per quanto riguarda la dichiarazione di origine della merce esportata, l’impresa richiedente dovrà compilare i campi del modello relativi alla dichiarazione per merce originaria di un paese terzo, allegando alla pratica i documenti giustificativi dell’origine; in mancanza di bollette doganali pregresse, a comprova dell’origine della merce l’impresa richiedente dovrà allegare, oltre alla fattura di acquisto, eventuali etichettature dei prodotti in esportazione recanti il “Made in UK” o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi.

(clicca qui per accedere alla pagina del sito dedicata ai certificati d'origine

 

CARNET ATA

I beni accompagnati da Carnet ATA in arrivo e in partenza dalla Gran Bretagna non saranno più in libera circolazione e saranno assoggettati alle procedure doganali.

A meno di cambiamenti dovuti alle trattative ancora in corso, la Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell’Unione Europea (DG TAXUD) ha confermato che tutte le operazioni di temporanea esportazione/importazione/riesportazione in regime ATA devono essere effettuate con Carnet ATA rilasciati nel 2021. I Carnet ATA emessi sia dalla Gran Bretagna sia dagli Stati membri dell’Unione Europea nel corso del 2020, e scadenti nel 2021, non potranno essere utilizzati nel 2021 salvo che i beni si trovino in Gran Bretagna già dal 2020.

In quest'ultimo caso, al momento dell'uscita si renderà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione.

(clicca qui per accedere alla pagina del sito dedicata ai carnet ATA

 

APPROFONDIMENTI

Al link del portale WorldPass  http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098  è disponibile una raccolta di materiale illustrativo realizzato dall'Agenzia ICE; per alcuni contenuti, la raccolta è stata realizzata in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra.

Ultima modifica: Lunedì 12 Luglio 2021