FAQ

Registro protesti

Dopo quanti giorni, dalla data di presentazione della domanda, i protesti vengono cancellati?

20 dicembre 2006

 

Il Dirigente ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.

Cosa si deve fare per riavere i titoli depositati con la domanda di cancellazione?

20 dicembre 2006

 

Nella comunicazione relativa all'esito della domanda inviata dalla Camera sono indicate anche le modalità per il ritiro dei titoli.

È possibile cancellare dei titoli protestati, emessi da soggetto diverso dal protestato, la cui firma è stata quindi falsificata?

20 dicembre 2006

 

Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativo:

  • l'errore nell'indicazione del debitore;
  • l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
  • l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.

La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.

Che cos'è l'annotazione di avvenuto pagamento?

20 dicembre 2006

 

È l'inserimento nel Registro informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro informatico.

Certificati di origine

Cosa sono i Certificati di Origine (C.O.)

2 gennaio 2013 - I certificati d'origine, di seguito denominati C.O., sono utilizzati per esigenze doganali nei rapporti tra la Comunità Europea ed i Paesi terzi.

I certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l'origine delle merci. A seguito dell'attuazione del Mercato Unico dall'1/1/1993, nei rapporti commerciali tra i 27 Paesi dell'Unione Europea non viene più rilasciato il certificato d'origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci.

Per il rilascio dei certificati di origine è prevista la presentazione di documenti giustificativi intesi a provare l'origine delle merci, secondo le disposizioni ministeriali e dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. È facoltà delle Camere di Commercio richiedere alle imprese la documentazione ritenuta necessaria.

Qual è la normativa di riferimento dei C.O.?

2 gennaio 2013

  • Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993
  • Circolare ministeriale n. 155/D del 14 giugno 1996
  • Regolamento CE 450 PE del 23/04/08 che istituisce il Codice Doganale Comunitario
  • Guida per il rilascio dei Certificati Comunitari di Origine a cura del Ministero dello Sviluppo
  • Economico e dell’Unione della Camere di Commercio (nota n. 75361 del 26/8/2009)
Dove si possono reperire i moduli dei C.O.?

2 gennaio 2013 - E’ possibile ritirare i moduli dei C.O. presso la propria CCIAA (quella nella cui provincia l’impresa ha sede o unità locale).

E’ possibile scaricarli da internet?

2 gennaio 2013 - No, il formulario è solo cartaceo. E’ possibile inviare telematicamente le richieste di emissione del C.O. previa iscrizione al servizio web.

Per quali Paesi è necessario il C.O.?

2 gennaio 2013 - Di norma i C.O. vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra – CE. Sul sito www.schedeexport.it a cura di Unioncamere è possibile trovare informazioni di massima relative ai documenti richiesti dai vari paesi.

Dove posso trovare le istruzioni per la compilazione del C.O.?

2 gennaio 2013 - Sulla pagina web camerale dedicata ai certificati di origine.