FAQ

Registro protesti

I titoli protestati elencati nelle visure potrebbero essere stati pagati?

20 dicembre 2006

 

Sì, i titoli potrebbero essere stati pagati. Anche nei casi in cui la normativa lo consente, il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento.

Come mai in alcuni protesti di effetti cambiari non sono indicati il luogo e la data di nascita e/o il codice fiscale del debitore?

20 dicembre 2006

 

Perché i dati anagrafici sono considerati elementi essenziali degli effetti cambiari solo dal 29 dicembre 2002. Ciò comporta che le cambiali tratte e i vaglia cambiari, emessi da tale data, per essere protestabili devono essere completi di:

  •  luogo e data di nascita ovvero codice fiscale per le persone fisiche
  • codice fiscale per gli altri soggetti giuridici.
È possibile cancellare dal Registro informatico una cambiale protestata e successivamente pagata?

20 dicembre 2006

 

Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.

È possibile indicare nella stessa richiesta di cancellazione più cambiali, anche se protestate in date diverse e con beneficiari diversi?

20 dicembre 2006

 

Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.

Cosa si può fare per richiedere la cancellazione di un protesto se non si riesce a recuperare l'effetto cambiario in quanto non si conosce il portatore del titolo oppure è in corso la restituzione dell'effetto al creditore da parte della banca?

20 dicembre 2006

 

Si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno poi allegate:

  • la certificazione rilasciata dall'azienda di credito attestante il deposito a favore del portatore del titolo e gli estremi del titolo protestato;
  • la dichiarazione dell'Ufficiale levatore con indicati gli estremi del titolo protestato.
Un soggetto, protestato per una cambiale non ancora presente nel Registro, entro quanto tempo deve richiedere la cancellazione affinché non venga pubblicata?

20 dicembre 2006

 

È bene che presenti al più presto la richiesta di cancellazione affinché, compatibilmente con i tempi richiesti per l'istruttoria e quelli per la pubblicazione dei protesti, si possa evitare l'iscrizione.

Come si fa a sapere quale Camera ha pubblicato un protesto?

20 dicembre 2006

 

Si può chiedere una visura. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria, dall'Ufficio protesti presente in ogni Camera di commercio italiana.

È possibile cancellare dal Registro Informatico le cambiali pagate oltre un anno dopo la levata del protesto?

14 settembre 2011

 

Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della l. 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.

Si può chiedere la cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto anche per gli assegni?

20 dicembre 2006

 

No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.

È possibile ottenere la cancellazione di un assegno pagato entro 60 giorni dal protesto?

20 dicembre 2006

 

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.