art. 17 Legge 17/03/1996 n. 108
La procedura della riabilitazione deve essere intrapresa nei seguenti casi:
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assegni bancari e postali;
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cambiali pagate dopo i 12 mesi.
La domanda di riabilitazione, da depositare al Tribunale del circondario di residenza, può essere presentata decorso un anno dall’ultimo protesto.