Riabilitazione Protesti

art. 17 Legge 17/03/1996 n. 108

 

La procedura della riabilitazione deve essere intrapresa nei seguenti casi:

  • assegni bancari e postali;

  • cambiali pagate dopo i 12 mesi.

La domanda di riabilitazione, da depositare al Tribunale del circondario di residenza, può essere presentata decorso un anno dall’ultimo protesto.

Ultima modifica: Martedì 21 Luglio 2020