Agenti e Rappresentanti di Commercio

Agente e rappresentante di commercio: verifica quinquennale della permanenza dei requisiti

Si informa che il Registro delle Imprese ha avviato le procedure per la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

La procedura riguarda tutte le imprese (ditte individuali e società), tutti i legali rappresentanti e i soggetti (preposti, collaboratori, ecc.) che svolgono l'attività di agente e/o rappresentante di commercio da oltre cinque anni, nonché le persone fisiche abilitate, non svolgenti l’attività, iscritte nell'apposita sezione del REA da più di cinque anni, che non abbiano provveduto autonomamente a presentare la relativa pratica.

L'ufficio ha inviato ai soggetti interessati una comunicazione via posta elettronica certificata, all'indirizzo pec iscritto nel Registro Imprese; la comunicazione ai soggetti sprovvisti di pec valida è notificata a mezzo pubblicazione nell’Albo pretorio online dell'Ente e all'Albo pretorio dei Comuni competenti per sede legale.

I soggetti interessati sono tenuti a confermare il possesso dei requisiti trasmettendo al Registro delle Imprese di Salerno una pratica telematica di Comunicazione Unica, secondo la procedura indicata nella guida operativa allegata alla comunicazione.

La mancata presentazione della documentazione ovvero l'accertata carenza di uno dei requisiti di legge, comporterà l'avvio di un procedimento finalizzato all’inibizione dell’attività svolta dall'impresa - o alla cancellazione dell'agente/rappresentante di commercio non svolgente l’attività dall'apposita sezione del REA.

Tra i file allegati posizionati in fondo a questa pagina, è possibile scaricare la comunicazione e l'elenco dei soggetti interessati.

 


Proroga dei termini in materia di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio

Si rende noto che con D.L. 25.07.2018, n. 91,  convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (Decreto mille proroghe 2018), è stato disposto di riaprire i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA per i soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, sino alla data del 31 dicembre 2018.

Per saperne di più clicca qui consulta la circolare ministeriale 3709/C allegata
            
 

 


Attività di Agente e Rappresentante di Commercio: D.M. 26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

ISCRIZIONE

Le imprese esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio devono presentare apposita SCIA al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per luogo di esercizio dell’attività, completa delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, utilizzando l’apposita sezione del modello “ARC” della procedura telematica “ComUnica”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata digitalmente dal titolare d’impresa ovvero, in caso di impresa societaria, da un amministratore.

I titolari d’impresa, tutti i legali rappresentanti di società, i preposti e  coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività di agenzia e/o rappresentanza per conto di un’impresa sono obbligati a rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, utilizzando la modulistica informatica all’uopo predisposta.

Per l’esercizio dell’attività in più sedi o unità locali è prevista, per ogni sede o U.L., la presentazione di una SCIA e la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti di legge che eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati attraverso l’apposita procedura telematica.

L’ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 19 della L. 241/90 entro sessanta giorni dalla SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti per svolgere l’attività, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività ed emana il conseguente provvedimento, oltre ad avviare eventuali procedimenti disciplinari o accertamento di violazioni amministrative previsti dalla legge.

L’ufficio è tenuto, altresì, a verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e,  laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, oltre ad avviare il procedimento di inibizione dell’attività, procederà, senza indugio, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria.
I requisiti previsti dalla vigente normativa per svolgere le attività di agente e rappresentante di commercio sono di tipo morale e professionale.
L'esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici e con lo svolgimento di attività di mediazione.

L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia. La tessera potrà essere rilasciata dopo sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, previa apposita richiesta in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo  (il modello è reperibile nella sezione modulistica di questo sito) corredata da una fotografia formato tessera e da un versamento di € 41,00 (€ 25,00 per diritti di segreteria + 16,00 per imposta di bollo virtuale).


La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sarà effettuata dal Registro delle Imprese con cadenza quinquennale,  a partire dalla presentazione della SCIA, sia sull’impresa sia sui soggetti che svolgono l’attività per suo conto.


APPOSITA SEZIONE DEL REA

Coloro che cessano l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la procedura telematica, compilando la sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “ARC”.  In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell’impresa. La richiesta dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza.

Coloro che sono iscritti nell’apposita sezione del REA e che intendono iniziare l’attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione “Requisiti”, ovvero l’intercalare “Requisiti”, del modello “ARC”.

Anche per gli iscritti nell’apposita sezione del REA, la verifica della permanenza dei requisiti sarà effettuata ogni cinque anni.

L’iscrizione nell’apposita sezione del rea comporta il pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.

MODIFICHE

Le modifiche relative all’impresa ed ai soggetti che operano per la stessa devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’evento, compilando la sezione “Modifiche” del modello “ARC”. La sottoscrizione del modello deve essere effettuata dal titolare dell’impresa o da un amministratore della società.

ATTENZIONE:  NORME TRANSITORIE

Le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel rea alla data del 12/5/2012 sono obbligate ad aggiornare la posizione per ciascuna sede o unità locale, utilizzando l’apposita procedura telematica entro il 30 settembre 2013.

Le imprese che non aggiorneranno la propria posizione entro il termine prescritto saranno destinatarie di un provvedimento di divieto alla continuazione dell’attività.

Le persone fisiche che alla data del 12/5/2012 risultavano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e che non svolgono la relativa attività, possono iscriversi in un’apposita sezione del rea tramite specifica procedura telematica, entro il 30 settembre 2013.

Oltre tale termine gli interessati non potranno più iscriversi nella sezione del rea, ma potranno far valere l’iscrizione nel soppresso ruolo, entro  il 12 maggio 2017, quale requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

Ultima modifica: Giovedì 25 Agosto 2022