Carnet Ata

Secondo quando previsto dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell’UE, per merci comunitarie (art.797). L’elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell’UE e riprodotto nell’allegato n.96 del medesimo regolamento. In base all’articolo 3.4 della Convenzione, sono escluse dall'utilizzo del carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

Per conoscere i paesi aderenti alla Convenzione ATA si invita a consultare il sito di Unioncamere, al seguente link http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/paesi.htm

I carnets A.T.A. sono rilasciati in Italia dalle Camere di Commercio per delega dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio a persone fisiche, giuridiche o enti morali che abbiano la propria residenza in Italia.

Le richieste di carnets devono essere presentate, su apposito modulo, alla Camera di Commercio della provincia presso cui la ditta richiedente risulta iscritta nel Registro delle imprese o dove il professionista esercita la propria attività.

L’uso del carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o da un suo delegato, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali nei diversi paesi possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare nell’apposito spazio di copertina.

La convenzione doganale sul Carnet ATA (Admission Temporaire - Temporary Admission) per la temporanea esportazione delle merci fu adottata il 6/12/1961 e ratificata con D.P.R. n.2070/1963.

Scopo della Convenzione sul Carnet A.T.A. è di facilitare e favorire la circolazione internazionale delle merci in temporanea esportazione. Risulta possibile, in virtù di tale Convenzione, sostituire, a richiesta dell’interessato, i documenti doganali ordinari, in uso in ciascun Paese per l’importazione e l’esportazione temporanea delle merci, con un documento doganale internazionale, che serve a garantire alle Dogane del Paese di temporanea importazione i diritti doganali dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci.

Il Carnet A.T.A. ha una validità massima di 12 mesi e permette all’operatore di esportare temporaneamente merci verso paesi aderenti alla Convenzione o farle transitare negli stessi, senza pagare dazio alla frontiera e IVA, purchè reimportate nel Paese di provenienza.

Il Carnet A.T.A. risponde alle esigenze dei servizi doganali e degli operatori, poiché agevola il movimento delle merci da un Paese all’altro. Esso contiene, predisposte in forma semplificata ed unificata, le dichiarazioni da presentare alle dogane. Inoltre, contiene un apposito foglio (volet di transito) destinato ad essere utilizzato quale dichiarazione doganale per la spedizione delle merci, sotto cauzione doganale, da una dogana di frontiera ad una dogana posta all’interno del Paese di destinazione, e viceversa, evitando complesse operazioni doganali, quali sarebbero ad esempio quelle relative alle merci destinate a fiere.

Il Carnet ATA non è richiesto per il transito verso gli altri Stati dell’U.E. che rientrano nell’area di libero scambio e circolazione delle merci.

La Convenzione A.T.A. non interferisce con tutti gli aspetti della regolamentazione applicabile in ciascun Paese per l’ammissione in temporanea importazione o temporanea esportazione delle merci dalle legislazioni nazionali e comunitarie.

Il carnet si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti. La copertina verde contiene nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il carnet è rilasciato, nella terza pagina le avvertenze per l’uso del documento e nella quarta la lista delle Associazioni emittenti nei diversi paesi, nonché le coordinate dell’Associazione nazionale.

I fogli interni, di vario tipo e colore a seconda dell’uso cui sono destinati, sono formati da una parte staccabile (volet) e una parte fissa alla copertina verde (souche). Il volet è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la dichiarazione doganale, mentre la souche fissa costituisce la prova unica dei vari passaggi alle frontiere.

Il carnet è stampato in francese o inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione.
In particolare, il titolare del carnet dovrà utilizzare, a seconda dei casi, i seguenti fogli:

  • un foglio di uscita (di colore giallo) quando provvede a far prendere in carico il Carnet dalla dogana italiana (o altra dogana dell’U.E.);
  • un foglio di entrata (di colore bianco) quando entra in un Paese terzo;
  • un foglio di riesportazione (di colore bianco) quando esce da un Paese terzo;
  • un foglio di reimportazione (di colore giallo) quando rientra nel territorio dell’U.E.;
  • due fogli di transito (di colore azzurro) quando spedisce, sotto vincolo cauzionale, le merci da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero oppure quando intende soltanto attraversare un Paese estero.

Su tutti i volets di cui innanzi sono indicate le merci in temporanea esportazione, che devono essere, quindi, presentate alla Dogana insieme al Carnet.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nella copertina, o sui volets da impiegare per una operazione doganale, non sia sufficiente per la descrizione delle merci, si utilizzano i fogli supplementari che sono uguali nel contenuto, ma variano nel colore:

  • verde, per la seconda pagina di copertina;
  • giallo, per i fogli di uscita e di reimportazione;
  • bianco, per i fogli di entrata e di riesportazione;
  • azzurro, per i fogli di transito.

In alternativa ai fogli supplementari la lista può essere redatta su carta intestata dell’impresa, che va applicata sul retro della copertina e di ogni volet, convalidata con il timbro della Camera di Commercio in ogni pagina.

Il carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente alla fine del viaggio, e in ogni caso, entro otto giorni dalla data di scadenza di validità del documento.

 

FORMATI CARNET ATA

Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto, in analogia con gli altri paesi europei, un nuovo modello di Carnet ATA che consente l’effettuazione di due soli viaggi all’estero -  CARNET ATA BASE.

Per tale tipologia di carnet non è consentita l’integrazione con fogli interni, pertanto,  indipendentemente dalla data di scadenza, il carnet ATA base si estingue una volta esaurite le operazioni consentite con la dotazione prevista.

Gli operatori che prevedono di effettuare più di due viaggi potranno acquistare il CARNET ATA STANDARD, utilizzabile per un numero illimitato di viaggi con l’aggiunta dei fogli necessari.

In ordine al cauzionamento, nulla è innovato.

 

Carnet C.P.D. CHINA/TAIWAN

Il carnet CPD China/Taiwan è un documento doganale internazionale per l'importazione temporanea in Taiwan di campioni commerciali, di materiale professionale e per la partecipazione a fiere e mostre, che è rilasciato sulla base delle disposizioni stabilite con un protocollo d’intesa firmato tra le Associazioni nazionali garanti dei Paesi membri dell’Unione Europea e l'associazione garante nazionale di Taiwan.

Al carnet CPD China-Taiwan si applicano le stesse norme e garanzie previste per il carnet ATA.

Ultima modifica: Giovedì 3 Marzo 2022