Carnet Ata

La Convenzione doganale sul Carnet ATA (Admission Temporaire - Temporary Admission) per la temporanea esportazione delle merci fu adottata a Bruxelles il 6/12/1961 e ratificata dall’Italia con D.P.R. n. 2070/1963. Da essa discende il documento doganale Carnet ATA.

La successiva Convenzione di Istanbul fu adottata ad Istanbul il 26/6/1990 e ratificata in Italia con legge n°479/1995 con l’obiettivo di raggruppare tutte le Convenzioni internazionali in materia di ammissione temporanea.

Scopo della Convenzione sul Carnet A.T.A.:

  • facilitare e favorire la circolazione internazionale delle merci in temporanea esportazione;
  • attraverso il Carnet A.T.A., un documento doganale internazionale sostitutivo dei documenti doganali nazionali di esportazione e importazione temporanea in uso in ciascun Paese, garantisce alle Dogane del Paese di temporanea importazione i diritti doganali dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci ed agevola il movimento delle merci da un Paese all’altro mediante la semplice presentazione del documento che contiene, predisposte in forma semplificata ed unificata, le dichiarazioni da presentare agli Uffici doganali di ciascun Paese.

Per conoscere i paesi aderenti alla Convenzione ATA si invita a consultare il sito di Unioncamere, al seguente link https://www.mercatiaconfronto.camcom.it/index.php/paesi-abilitati.

I Carnet A.T.A. sono rilasciati in Italia dalle Camere di Commercio per delega dell’Unioncamere, Ente garante nei confronti dell’Amministrazione doganale, a persone fisiche, giuridiche o enti morali che abbiano la propria residenza in Italia.

Le richieste di Carnet devono essere presentate, per tutte le IMPRESE, in MODALITÀ TELEMATICA sulla piattaforma Cert’O - Carnet Ata, per i PRIVATI (soggetti non iscritti al registro imprese), in MODALITÀ CARTACEA, alla Camera di Commercio della provincia presso cui la ditta richiedente risulta iscritta nel Registro delle imprese o dove il professionista esercita la propria attività. (nella sezione “Allegati” della pagina corrente è possibile visionare il file “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI CARNET A.T.A. O C.P.D. CHINA/TAIWAN”)

Il Carnet ATA non è richiesto per il transito verso gli altri Stati dell’U.E. che rientrano nell’area di libero scambio e circolazione delle merci.

CARNET C.P.D. CHINA/TAIWAN

Il Carnet CPD China/Taiwan è un documento doganale internazionale per l'importazione temporanea esclusivamente nel territorio di Taiwan di campioni commerciali, di materiale professionale e per la partecipazione a fiere e mostre, che è rilasciato sulla base delle disposizioni stabilite con un protocollo d’intesa firmato tra le Associazioni nazionali garanti dei Paesi membri dell’Unione Europea e l'associazione garante nazionale di Taiwan.

Al carnet CPD China-Taiwan si applicano le stesse norme e garanzie previste per il Carnet ATA.

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Venerdì 21 Novembre 2025