Obbligo comunicazione domicilio digitale/pec amministratori
Normativa di riferimento:
- art. 16 comma 6, comma 6-bis, comma 6-ter d.l. 185/2008;
- art. 5 comma 1, comma 2 d.l. 179/2012;
- art. 37 d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020;
- art. 1 comma 860 legge 207/2004
In seguito all’entrata in vigore il 31/10/2025 delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. 159/2025, il nuovo testo dell’art. 5 comma 1 del D.L. 179/2019 è il seguente:
"1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico."
Le nuove imprese (costituite dopo la data del 01/01/2025) hanno l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale/PEC dei propri amministratori in fase di iscrizione della relativa carica/cariche.
Le imprese già costituite alla data del 01/01/2025, devono assolvere il predetto obbligo entro il 31 dicembre 2025.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, alla luce della novella normativa, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale): l’Amministratore Unico, l’Amministratore delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il domicilio digitale/pec dell'amministratore deve essere diverso dall'indirizzo pec della società e di conseguenza deve quindi essere un domicilio digitale/pec personale. Naturalmente una persona fisica che ricopre il ruolo di amministratore su più posizioni registro imprese può dichiarare, ai fini del rispetto dell’obbligo, lo stesso domicilio digitale/pec su tutte le posizioni RI.
Allo stesso modo, nel caso in cui la carica di amministratore sia ricoperta da una persona giuridica questa può dichiarare il proprio domicilio digitale.
L’adempimento fine a sé stesso (INT P di modifica unicamente per la comunicazione del domicilio digitale/pec) non sconta il diritto di segreteria e l'imposta di bollo. Nel caso in cui invece sia inglobato in altro adempimento, sconta il diritto di segreteria e l’eventuale bollo dell'adempimento principale.
La comunicazione del proprio indirizzo pec da parte di soggetti diversi da quelli obbligati sconta diritti e bolli (per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo non sono dovuti i bolli).
La comunicazione va effettuata dall’amministratore, pertanto la pratica deve essere sottoscritta digitalmente dall’amministratore che adempie al proprio obbligo personale. In caso di presentazione da parte del professionista, occorre che lo stesso sia stato incaricato dall’amministratore che comunica il proprio indirizzo PEC per i quale viene compilato INT P (non sono ammesse formulazioni generiche).
La pratica di comunicazione della PEC dell'amministratore può essere compilata con l'applicativo on line "DIRE". Nel caso di scelta di Dire a “Modelli”: il solo Modello INT P di modifica nel riquadro 2, tipo modifica: “SOLO PEC”, inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX
NOTE in cui indicare eventuale conferimento di incarico e che trattasi di comunicazione domicilio digitale pec. In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali e persone con cariche/qualifiche – adempimento: Comunicazione Pec Amministratori e altre persone impresa e il Modello XX - Note in cui indicare eventuale conferimento di incarico e che trattasi di comunicazione domicilio digitale pec.
ATTENZIONE!! – IL SERVIZIO PRATICA SEMPLICE (disponibile sul portale https://www.registroimprese.it/) È DESTINATO SOLO ALLA DICHIARAZIONE DELLA PEC DELL'IMPRESA E NON CONSENTE DI MODIFICARE L'INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI.
Numeri telefonici attivi nei seguenti giorni e fasce orarie:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.15 alle ore 14.15;
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