Carte Tachigrafiche

Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode).

Inoltre, problemi d’utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti.

In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003 che ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali:

- Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche;
- la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
- La formazione per i Centri tecnici che dovranno abilitarsi per operare sul Tachigrafo Digitale.

 


Nuove indicazioni per il rilascio di carte tachigrafiche

Ai sensi dell’art. 3 co.7 e dell’art. 13 co.2 del D.M. del 19 ottobre 2021, nelle ipotesi di:

  • rinnovo per scadenza della carta tachigrafica;
  • perdita dei requisiti necessari al rilascio della carta;
  • quando il possessore non ha più bisogno della carta per l’esercizio della sua attività;
  • variazione dei dati registrati sulla carta

la carta tachigrafica deve essere restituita all’ufficio entro 5 giorni successivi ai 30 giorni dalla scadenza della carta, o da altro motivo sopra indicato, al fine di procedere alla conservazione della carta per 1 anno e alla successiva distruzione.

Pertanto, in occasione della presentazione della pratica di rinnovo della carta tachigrafa agli sportelli, o tramite posta, occorre obbligatoriamente allegare la relativa dichiarazione di “impegno alla restituzione carta”.

Laddove il conducente non sia in possesso della carta tachigrafica, occorre compilare e allegare alla pratica di rinnovo carta, la dichiarazione di “NON restituzione carta” a seguito smarrimento della stessa, adeguatamente documentata con denuncia alle Autorità di polizia dello Stato. 

In fondo alla presente pagina, tra gli allegati, è possibile scaricare le due dichiarazioni indicate.

news del 03.01.2022

 


 

Delega per consegna e/o ritiro carte tachigrafiche

 

Si comunica che la carta tachigrafica deve essere richiesta presso la Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la residenza anagrafica o la sede (art.3, comma 8 D.M. 361/2003 – art.3 co.3 D.M. 23/06/2005).

Non saranno accettate richieste di carte tachigrafiche per residenti fuori provincia.

La carta tachigrafica è rilasciata al titolare dell’impresa. Tuttavia, a partire dal 15 febbraio 2018, egli potrà delegare un soggetto diverso, sia per la richiesta che per il ritiro.

Non saranno accettate richieste per carte tachigrafiche da soggetti privi di delega.

In fondo alla presente pagina, tra gli allegati, è possibile scaricare il modello per la delega

 


 

Modalità di sostituzione Carta del Conducente per smarrimento/furto


Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23/06/2005, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale.

Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorita' di polizia dello Stato in cui si e' verificato l'evento.

Pertanto è tassativo indicare, nella denuncia sporta presso l’Autorità competente, il numero di carta smarrita/sottratta. Tale numero potrà essere richiesto preventivamente presso i nostri sportelli [Sportelli “G”] ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: tachisalerno@sa.camcom.it o ai consueti recapiti telefonici.

Non è MAI possibile autocertificare il numero di carta conducente smarrita o sottratta.
In  mancanza  del  suddetto  codice  identificativo, non sarà assolutamente possibile procedere con l’accettazione delle istanza di sostituzione.

 


Per saperne di più consulta le pagine dedicate al Tachigrafo digitale sul sito web nazionale (clicca per accedere) Metrologia Legale mentre la modulistica è disponibile nella seguente sezione (clicca per accedere)

 


 

Modalità di pagamento dei diritti

 

Dal 28 febbraio 2021 il pagamento di somme dovute alla Camera di Commercio di Salerno non può più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale).

Il pagamento dei Diritti di Segreteria per l'emissione delle Carte Tachigrafiche dovrà essere effettuato con nuovo metodo PagoPA, obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni, accessibile al seguente link:

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_SA


In particolare, dopo aver avuto accesso alla pagina “PAGAMENTO SPONTANEO”:

1) campo SERVIZIO selezionare la Voce “Cronotachigrafi Digitali”.

2) campo CAUSALE digitare “Rilascio Carta Tachigrafica del sig. ….... - Cod. Fiscale: ….........................” (inserire il nominativo del titolare della Carta e Codice Fiscale).

3) campo IMPORTO digitare € 37,00 (Ritiro in CCIAA) ovvero € 40,17 (Postalizzazione).

4) Specificare nei campi successivi:

a) Dati Anagrafici del Pagante

b) Eventuali dati fatturazione


    Si ricorda di allegare alla documentazione per il rilascio della Carta Tachigrafica, copia del pagamento avvenuto a mezzo PagoPA.

     


    Carta tachigrafica azienda: adempimenti per il rilascio

    Si comunica che per il rilascio della carta tachigrafica azienda i richiedenti, unitamente alla documentazione necessaria, dovranno obbligatoriamente presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si indica il possesso di un veicolo dotato di tachigrafo digitale.

    In allegato il modello di dichiarazione formato .pdf editabile. 

     


     

    Rilascio carta conducente  - Cittadini extracomunitari 

    • Documentazione da allegare: 
    • Copia della patente di guida;
    • Documento di identità;
    • Permesso di soggiorno; 
    • Copia del contratto di lavoro;
    • Foto tessera (non necessaria nelle ipotesi di rinnovo e sostituzione);
    • ATTESTATO DI CONDUCENTE (come da regolamento CE 484/2002), rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, individuata in relazione alla sede legale del soggetto richiedente l'attestato. (DATORE DI LAVORO). Tale attestato NON è obbligatorio, quando il soggetto extracomunitario sia impiegato esclusivamente per attività di trasporto sul territorio nazionale. In tale ipotesi è possibile acquisire una dichiarazione in tale senso da parte del datore di lavoro.
    Contatti

    Carta Tachigrafica - Tachigrafo digitale

    Unità organizzativa
    Carta Tachigrafica - Tachigrafo digitale
    Indirizzo
    Via Generale Clark 19/21
    CAP
    84131
    Telefono
    089.3068414
    Email
    tachisalerno@sa.camcom.it
    Note

    Orari di ricezione telefonica: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - e nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00

    Ultima modifica: Mercoledì 20 Luglio 2022