Dispositivi di Protezione Individuale di Ia Categoria

Definizioni

I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere la persona che li indossa o che li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza. In funzione dell’entità del rischio da cui proteggono sono suddivisi in tre categorie. Questa sezione é dedicata alla vigilanza sulla conformità e sicurezza dei DPI di prima categoria.

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per pulizia;
  • rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°;
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
  • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente;
  • azione lesiva dei raggi solari.

 

Di seguito sono riportate alcune tipologie di DPI compresi nella prima categoria (destinati alla salvaguardia da rischi di danni di lieve entità):
Dispositivi per la protezione degli occhi:
occhiali da sole (ad azione non correttiva);

protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale;

occhiali per il nuoto;
maschere da sci.

Dispositivi di protezione della testa.
Indumenti di protezione.
Dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo.
Dispositivi di protezione per mani e braccia.
- Occhiali da sole ad azione non correttiva
- Maschere da sci
- Occhialini da nuoto

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs 475/92 le seguenti categorie di DPI:
DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, etc.);
DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, etc.);
l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, etc.);
il calore (guanti, etc.);


Dispositivi di protezione individuale
DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente;
Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

Legislazione di riferimento.

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

Normative comunitarie.

DIRETTIVA 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Normative nazionali.
D.Lgs. 4/12/1992 n. 475 - Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102-113.


Norme armonizzate.
Si riportano alcune delle principali norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità ai DPI di I° categoria:
EN 1836:2005/A1:2007 - Protezione personale degli occhi — Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole.
UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi – Specifiche

UNI EN 167:2003 - Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici

Dispositivi d protezione individuale
UNI EN 168:2003 - Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici
EN 174:2001 - Protezione personale degli occhi — Maschere per lo sci da discesa

Documenti da consultare.
Guida all’applicazione della Direttiva 89/686/CEE – 2009 in lingua inglese:
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe_guidelines_en.pdf).


Guida all’applicazione delle direttive nuovo approccio – 1999 in lingua italiana:
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blueguide/
guidepublic_it.pdf
);

Documento guida sul rapporto tra la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Ultima modifica: Venerdì 20 Marzo 2020