Marchio d'impresa

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

  • Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo) o qualora sia decaduto per non uso da oltre cinque anni;
  • Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri. Non possono essere oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
  • Liceità: conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:

  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
  • qualità dei prodotti o servizi;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;
  • i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
  • i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
  • i segni che possono costituire una violazione dell'altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
  • i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
  • i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • i nomi di persona, se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
  • i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

 

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.

Oltre al marchio d'impresa, individuale, la legislazione italiana individua un'altra tipologia di marchio, il marchio collettivo, che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

A differenza del marchio d'impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in tale caso, la registrazione può essere rifiutata, con provvedimento motivato, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. Il titolare del marchio costituito da nome geografico non potrà vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

 

Cosa fare per ottenere la registrazione di un marchio di impresa?

Occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, domanda sull’apposito modulo redatta in un duplice esemplare di cui almeno uno firmato in originale, presso le Camere di Commercio I.A.A. ciascun giorno lavorativo dalle ore 9 alle 12 escluso il sabato, la domenica e i festivi.

Il modulo unitamente alle “istruzioni per la compilazione e per il deposito” e alla “Classificazione di Nizza” (Classificazione dei prodotti e dei servizi) sono disponibili accedendo alla sezione “DEPOSITO DOMANDE” sul sito ufficiale del MISE-UIBM al seguente indirizzo: www.uibm.gov.it

 

Contatti

Brevetti e Marchi

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Orari

Orario per la ricezione e verbalizzazione del deposito di brevetti e marchi:
dal lunedì al venerdì ore 09:00 - 12:00 (come previsto dal D.M. 25/09/1972).

Ultima modifica: Martedì 23 Marzo 2021