Invenzione industriale

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, di usarlo, di metterlo in commercio, di venderlo o di importarlo.

L'invenzione industriale è una soluzione nuova e originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

Non sono considerate come invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni.

 

Le disposizioni escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Non sono, inoltre, considerate come invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze e alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono, infine, costituire oggetto di brevetto le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti; le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Il monopolio, che decorre dalla data di deposito della domanda, dura 20 anni e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

 

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

  • Novità: il "trovato" non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per lo stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • Attività inventiva: il "trovato" non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.
  • Applicazione industriale: il "trovato" deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
  • Liceità: il "trovato" non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

 

ll diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. 

Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'inventore è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, il lavoratore inventore ha diritto ad un equo premio; se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso o per l'acquisto del brevetto da esercitarsi entro tre mesi.

 

Cosa fare per ottenere il brevetto per invenzione industriale?

Occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, domanda di brevetto per invenzione industriale sull’apposito modulo redatta in un duplice esemplare di cui almeno uno firmato in originale e completa della prescritta documentazione, presso le Camere di Commercio I.A.A. ciascun giorno lavorativo dalle ore 9 alle 12 escluso il sabato, la domenica e i festivi.

Il modulo unitamente alle “istruzioni per la compilazione e per il deposito” sono disponibili accedendo alla sezione “DEPOSITO TITOLI” sul sito ufficiale del MISE-UIBM al seguente indirizzo: www.uibm.gov.it

Contatti

Brevetti e Marchi

Unità organizzativa
Brevetti e Marchi
Responsabile
Aldo Dell'Anno
Indirizzo
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CAP
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Fax
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Email
aldo.dellanno@sa.camcom.it
PEC
cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
Orari

Orario per la ricezione e verbalizzazione del deposito di brevetti e marchi:
dal lunedì al venerdì ore 09:00 - 12:00 (come previsto dal D.M. 25/09/1972).

Ultima modifica: Martedì 23 Marzo 2021