Sicurezza Generale dei Prodotti: Codice del Consumo

La Parte IV Titolo I – Artt. da 102 a 113 del Codice del consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito Codice), costituisce il recepimento nazionale della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza (normativa “orizzontale”) e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale (normativa “verticale”) l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

Le disposizioni del Titolo I si applicano a tutti i prodotti definiti dall’art. 103 comma 1 lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, le disposizioni del Titolo I si applicano per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. (art. 102 commi 2 e 3).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
“I PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, DEL 28 GENNAIO 2002
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” - Art. 102 comma 6
Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti che non rientrando nelle norme di settore armonizzate ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione del Codice:
- mobili per interno ed esterno (sedute, tavoli, letti, culle per uso domestico etc.);
- attrezzature per allenamento (simulatori di corsa, vogatori, cyclette, etc.);
- articoli per puericultura (girelli, succhietti, culle per uso domestico, etc.).


Legislazione di riferimento.


Normative comunitarie.

DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

REGOLAMENTO 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

DECISIONE 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

DECISIONE 2010/15/UE recante linee guida per la gestione del sistema comunitario
d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente,
all’articolo 12 e all’articolo 11 della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Normative nazionali.

D. Lgs 06/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. (Artt. da 102 a 113)

Norme tecniche.

Si riportano alcune delle principali norme tecniche che, se applicate volontariamente dal fabbricante, costituiscono elementi per valutare la sicurezza dei prodotti.
CEI 23-50:2007 - Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni
Generali;
CEI 23-57:2007 - Spine e prese per usi domestici e similari Parte 2: Prescrizioni
particolari per adattatori;
CEI EN 61995-2:2010 - Dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione
per usi domestici e similari Parte 2: Fogli di normalizzazione per DCL;
CEI EN 60799:1999 - Cordoni per connettori e cordoni per connettori di
Interconnessione;
UNI EN 12790:2009 - Articoli per puericultura – Sdraiette;
UNI EN 1273:2005 - Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e
metodi di prova;
UNI EN 1400-1:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini
piccoli- Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto;
UNI EN 1400-2:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini
piccoli- Parte 2: Requisiti meccanici e prove;
UNI EN 1400-3:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini
piccoli- Parte 3: Requisiti chimici e prove;
UNI EN 1466:2008 - Articoli per puericultura- Sacche porta bambini e supporti-
Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
UNI EN 13209-1:2005 - Articoli per puericultura- Zaini porta bambini- Requisiti di
sicurezza e metodi di prova- Parte 1: Zaini porta- bambini con telaio;
UNI EN 13209-2:2006 Articoli per puericoltura- Zaini porta bambini- Requisiti di
sicurezza e metodi di prova- Parte 2: Zaini di materiale flessibile;
UNI EN 14344:2005 - Articoli per puericultura - Seggiolini per bambini per biciclette
- Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
UNI EN 14350-1:2005 - Articoli per puericultura- Dispositivi per bere- Parte 1:
Requisiti generali e meccanici e prove;
UNI EN 14350-2:2005 - Articoli per puericultura- Dispositivi per bere- Parte 2:
Requisiti chimici e prove.


Documenti da consultare.

Documento guida sul rapporto tra la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) e determinate direttive di settore riportanti norme sulla sicurezza dei prodotti.- (DG SANCO) – novembre 2003
(http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidance_gpsd_it.pdf);

Guida all’applicazione delle direttive nuovo approccio – 1999 in lingua italiana:
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blueguide/
guidepublic_it.pdf
);


Violazioni e sanzioni

Il Produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi. [comma 2]
Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00

Il produttore o il distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio. [comma 1]
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00

Il produttore o il distributore che non ottemperano ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto. [comma 3]
Ammenda da € 10.000,00 a € 25.000,00

Il produttore o il distributore che non assicurano la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza. [comma 4]
Sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00

Il Produttore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs 206/2005 commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9
Il Distributore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs 206/2005 commi 6, 7, 8 e 9. [comma 5]
Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 30.000,00

Ultima modifica: Venerdì 20 Marzo 2020